Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio:

 

a) Interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive e che non rientrano nella classificazione degli interventi appresso indicati;

b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni;

c) la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. A tal fine si intende trasformazione permanente del suolo la realizzazione di opere che modificano la caratteristiche agronomiche del terreno, per aumentarne la portanza e lo sgrondo delle acque (massicciate, impermeabilizzazioni, ecc.) e non ne consentono l’uso agricolo;

e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;

g) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati che non comportano aumenti di volume, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione della sagoma, collocazione e destinazione d’uso, senza la necessità di alcun intervento sulle opere di urbanizzazione che modifichi la superficie fondiaria o che comporti la realizzazione di standard urbanistici, secondo la disciplina del Piano Regolatore . Si considerano sostituzione edilizia gli interventi sugli edifici esistenti che ne modificano la destinazione d’uso o la superficie lorda di pavimento con l’inserimento di nuove strutture orizzontali, se connessi a sostituzioni strutturali o trasformazioni tipologiche, nel caso in cui non risulti la necessità di alcun intervento sulla dotazione degli standard urbanistici, secondo le previsioni del Piano Regolatore.

h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Sono considerati interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi sugli edifici esistenti che ne modificano la destinazione d’uso o la superficie lorda di pavimento con l’inserimento di nuove strutture orizzontali, se connessi a sostituzioni strutturali o trasformazioni tipologiche, nel caso che comporti la realizzazione o l’adeguamento della dotazione degli standard urbanistici, secondo la disciplina di Piano Regolatore.

Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che non incidono sulle risorse essenziali del territorio:

 

a) Manutenzione Ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in opere per la riparazione, il rinnovo e la sostituzione degli elementi di finitura (superfici parietali, elementi decorativi, pavimenti e infissi); degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini ecc.); per il mantenimento in efficienza e per integrare gli impianti tecnici esistenti (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione), dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni ecc.). Rientrano nella manutenzione ordinaria, ai fini edilizi, la sostituzione degli elementi impiantistici quali caldaie, autoclavi, ecc., che non comportino la realizzazione di nuovi locali. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti, relativamente sia ai materiali che alle modalità di esecuzione.

 

b) Manutenzione Straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino il numero, la sagoma e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

 

c) Restauro
Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare i caratteri architettonici dell’edificio, determinati dagli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell’edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica, dall’organizzazione dei prospetti e dai singoli elementi costitutivi caratterizzanti), strutturali e costruttivi (individuati nelle tecniche di realizzazione e di posa in opera), consentendone una destinazione d’uso compatibile e recuperandone la funzionalità, anche ricorrendo all’impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte nei termini di cui sopra. Negli interventi di restauro dovranno essere eliminate le parti che alterano l’edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità architettonica. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. Ove compatibile con la conservazione dei caratteri architettonici, negli interventi di restauro potranno essere modificate le superfici mediante trasformazione di superficie utile in superficie accessoria o viceversa.

 

d) Risanamento Conservativo
Gli interventi di risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione ed al recupero della fruibilità degli edifici col ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall’uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto degli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell’edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica e dall’organizzazione dei prospetti) e strutturali. Negli interventi di risanamento conservativo potranno essere modificate le superfici mediante trasformazione di superficie utile in superficie accessoria o viceversa, o mediante l’inserimento di superfici accessorie e la modifica del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali.

 

e) Ristrutturazione Edilizia
Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì:

- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali, nonché nella stessa collocazione e con la stessa articolazione della sagoma e lo stesso volume urbanistico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie a conformare gli edifici alla normativa sulla sicurezza e accessibilità delle costruzioni. A tal fine dovranno essere utilizzati gli stessi tipi di materiali con cui era realizzato l’edificio preesistente, adeguati tecnologicamente alle attuali forme del costruire;

- la demolizione di volumi secondari, come definiti all’allegato A, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;

- le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica, di sicurezza e accessibilità. A questo fine si intendono quali addizioni funzionali gli ampliamenti della volumetria esistente necessari all’adeguamento dell’immobile agli standard minimi richiesti dalla normativa vigente per la funzione in atto.

 

f) Altre opere che non comportano trasformazione urbanistica di risorse essenziali del territorio

- le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

- i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni;

- le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;

- le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
- gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità;
- gli altri interventi edilizi che non rientrano nella classificazione di cui al precedente punto.

Arch. Gabriele Di Carlo

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