Elenco Procedure Amministrative

Quando e' necessario l'Architetto

La necessità di legge nel rivolgersi ad un libero professionista nasce ogni qualvolta si vogliano realizzare modificazioni della consistenza, della planimetria, della volumetria, dei prospetti o della sagoma di qualunque fabbricato esistente o, evidentemente, nei casi di realizzazione di nuove costruzioni.

Si tratta dunque, nei casi di maggior frequenza, di tutte quelle operazioni che sono note con il termine di Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Ristrutturazione Urbanistica, Ampliamento, Frazionamento, Modifiche Strutturali o Impiantistiche, ad esclusione della sola Manutenzione Ordinaria.

In tutti i casi suddetti è sempre necessario che venga redatta e depositata a firma di un professionista abilitato e iscritto ad uno specifico Albo Professionale una o più pratiche amministrative presso alcuni Uffici Pubblici Comunali preposti.

E' obbligatorio per legge ricorrere alla competenza specifica dell'architetto in caso di opere di pregio storico-artistico appositamente inserite in elenchi compilati dalle Soprintendenze per i Beni Ambientali ed Architettonici a tutela del vincolo; ciò in forza della specifica formazione universitaria dell'architetto e dunque per la specifica cultura, sensibilità ed esperienza maturata che possiede, permettendogli di comprendere la natura, il valore e la fragilità di tali particolari manufatti.

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON SOGGETTE A TITOLO EDILIZIO


Nota: in alcuni casi, pur non necessitando di alcun titolo abilitativo, la consistenza o le modalità dell’intervento possono richiedere l’ausilio di un professionista abilitato per l’espletamento di particolari procedure tecnico-amministrative riguardanti la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori o l’ottenimento di Nulla Osta da parte di Enti preposti al controllo di alcuni vincoli di natura tecnica o ambientale.
Per tanto è sempre consigliabile informarsi preventivamente presso gli uffici tecnici del comune di riferimento o domandare chiarimenti ad un professionista abilitato.

 

  • Lavori alle facciate
  • Lavori alle coperture
  • Sistemazioni ed opere esterne (Opere Pertinenziali)
  • Opere interne
  • Rinnovo e manutenzione di impianti tecnologici

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGGETTE A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.P.R. N° 380/2001

 

· tutte le opere di manutenzione straordinaria ivi comprese l’apertura e chiusura di porte interne e lo spostamento, abbattimento e creazione di pareti divisorie interne purché ciò non riguardi parti strutturali del fabbricato e non comporti aumenti o diminuzioni del numero delle unità immobiliari, delle superfici e dei volumi.

· opere temporanee da rimuoversi entro 90 giorni.

· opere di pavimentazione di spazi privati esterni.

· realizzazione, su edifici collocati all’esterno del perimetro del centro storico, di pannelli solari termici e fotovoltaici privi di serbatoio di accumulo esterno.

· opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA (D.I.A.)

 

  • Lavori alle facciate
  • Lavori alle coperture
  • Sistemazioni ed opere esterne
  • Opere interne
  • Realizzazione di nuovi impianti tecnologici
  • Varie ed opere pertinenziali

ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

 

· tutte le opere non ricomprese nei punti precedenti che per il loro impatto sull’ambiente in cui si collocano incidono sulle risorse essenziali del territorio;

· interventi per i quali è necessario reperire spazi per i servizi pubblici;

· opere indicate come nuova costruzione o modificazione permanente del territorio inedificato.

 

Arch. Gabriele Di Carlo

Via Maestro Isacco, n° 1

50127 Firenze ITALIA

Ufficio:

055.4471010

Mobile:

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E-mail:

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PEC:

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